ASSOCIAZIONE CULTURALE
“TERRE DI CONFINE”
Art. 1 – COSTITUZIONE
Si è costituita in data 13 giugno 2010, con sede a Maniago (PN), in largo San Carlo n. 3/13, l’associazione denominata “Terre di Confine” (di seguito chiamata “Associazione”), libera, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – FINALITA’
L’Associazione ha come obiettivi lo studio, la promozione e la diffusione della cultura, delle scienze e dell’arte – quest’ultima con particolare riferimento ai generi letterari Fantascienza e Fantastico e all’Animazione Giapponese – intese sotto ogni loro forma espressiva; oggetto d’interesse sono pertanto Letteratura, Cinematografia e Televisione, Animazione e Fumetti, Storia e Arte, Costume e Società, Mistero e Paranormale, Scienza e Tecnologia, e, più in generale, tutto ciò che attiene agli obbiettivi summenzionati.
Art. 3 – ATTIVITA’
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, illustrativa, artistica in genere, anche con l’ausilio delle reti on-line e tramite la gestione di siti internet, relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- realizzazione e gestione di una casa editrice per la pubblicazione di libri e registrazione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodici sia a stampa che on-line;
- attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, sfilate cosplay;
- attività di formazione, corsi, lezioni, stage, congressi;
- partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gemellaggi con università, organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche e realtà analoghe, governative e non governative, nazionali e internazionali;
- ricerche e indagini di interesse sociale o culturale, in ambito umanistico, artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l’istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie;
- promozione della cultura, dell’arte, delle scienze attraverso l’attivazione e/o la gestione – anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private – di biblioteche, mediateche, ludoteche, mostre, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione on-line, librerie, spazi per la fruizione di attività musicali e teatrali;
- promozione di artisti, ricercatori, studiosi, dilettanti e professionisti, affermati o emergenti, anche tramite l’indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei luoghi d’interesse artistico, scientifico, storico e culturale.
Art. 4 – ASSOCIATI
a. Requisiti e categorie
All’Associazione possono aderire tutte le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Il numero dei soci è illimitato, e inizialmente definito nelle seguenti categorie:
- soci ordinari – persone, enti o istituzioni che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci ordinari possono a loro volta essere suddivisi in sottocategorie, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- soci benemeriti – persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, alla costituzione e/o allo sviluppo dell’Associazione;
- soci onorari – persone, enti o istituzioni che, distinguendosi per meriti particolari acquisiti in campo artistico, culturale, scientifico o sociale, siano stati invitati e ammessi all’Associazione.
I soci onorari e benemeriti possono, su decisione del Consiglio Direttivo, essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
b. Ammissione
Per essere ammessi come soci ordinari è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle delibere degli organi sociali;
- specificare eventuali ruoli, mansioni o progetti che si desiderasse realizzare nell’ambito dell’Associazione;
- entro 10 giorni dall’ammissione, versare la quota associativa secondo le modalità previste.
L’ammissione come soci onorari e benemeriti avviene mediante accettazione scritta da parte dell’interessato di un previo invito presentato dall’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea ordinaria.
c. Dimissioni
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e avranno validità immediata.
d. Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti:
- a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
- a versare la quota associativa annuale, se non espressamente esentati.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, è compito del Consiglio Direttivo intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
e. Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, che non può essere escluso;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia via e-mail.
L’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa.
f. Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- per indegnità.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota.
Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento, previa richiesta scritta, nella prima Assemblea ordinaria.
Art. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE
Gli importi delle quote associative sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, e approvati dall’Assemblea dei soci. Detti importi possono variare a seconda della categoria di socio o di altri criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 6 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva;
- dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che ne delibera in merito all’utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 7 – BILANCIO
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e dev’essere presentato all’Assemblea entro il 31 di marzo dell’anno successivo.
Il residuo attivo del bilancio viene destinato come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per le iniziative e le finalità di cui agli articoli 2 e 3, e per l’acquisto di nuovi impianti o l’ammortamento delle attrezzature.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Eventuali compensi da corrispondere alle cariche sociali sono determinati dall’Assemblea dei soci.
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
a. Definizione, convocazione e validità dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, atto ad assicurare una sua corretta gestione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio previa delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità; in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Tra prima e seconda convocazione deve trascorrere un periodo non inferiore alle 24 ore.
La convocazione viene eseguita con apposito avviso pubblico, inserito nella bacheca del sito dell’Associazione almeno 7 giorni prima della data di riunione; in calce ad esso, al termine delle sedute, vengono pubblicate le relative delibere assembleari.
Per facilitare la partecipazione di tutti i soci interessati, ovunque residenti, le Assemblee vengono tenute per mezzo di canali informatici (iRC, chat, videoconferenza o altre eventuali tecnologie idonee alla funzione).
b. Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione e in particolare:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento interno;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 3 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporle.
c. Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
d. Votazioni dell’Assemblea
Le votazioni, a cui partecipano tutti i soci presenti, possono avvenire per comunicazione esplicita o a scrutinio segreto, ove necessario ricorrendo agli appositi strumenti informatici presenti nel sito dell’Associazione.
e. Struttura dell’Assemblea e redazione del verbale
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e da un Segretario, nominato dall’Assemblea stessa, ai quali sono affidati i compiti di moderare il dibattito e di redigere e sottoscrivere un verbale al termine di ogni seduta.
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
a. Definizione e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di 3 consiglieri (2 più il Presidente), eletti tra i soci maggiorenni candidatisi durante l’Assemblea.
Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata della carica vengono effettuate nell’atto costitutivo.
b. Prerogative e doveri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- elaborare il bilancio;
- verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio, da sottoporre all’Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- predisporre i regolamenti interni dell’Associazione che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
- deliberare circa l’ammissione e l’espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci.
c. Struttura e durata del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente dura in carica 3 anni; gli altri consiglieri durano in carica 1 anno. La revoca del mandato può essere deliberata dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su richiesta motivata scritta di almeno 3/10 dei soci o 2/3 del Consiglio Direttivo, nel caso di:
- mancata ottemperanza ai doveri consiliari;
- comportamento contrario o non conforme a quanto sancito dallo statuto e dai regolamenti interni;
- comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.
d. Riunione del Consiglio Direttivo e delibere
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato:
- dal Presidente;
- da almeno 2 dei suoi membri;
- da almeno 1/10 dei soci con richiesta scritta e motivata;
- in date periodiche prefissate, secondo regolamento interno del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione; in caso di parità, il voto del Presidente vale come due.
Art. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, e dura in carica 3 anni. Egli ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. È sua facoltà conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano a un componente dell’Ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra il Consiglio Direttivo e i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.
Art. 13 – RINVIO
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
LETTO E APPROVATO dai Fondatori il 13 giugno 2010.